GLI ORGANI DI GOVERNO La Legge 142/1990 ha confermato la tripartizione degli organi di governo della Provincia, che risale al 1865: il Consiglio, il Presidente, la Giunta. L’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente è stata poi disciplinata dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81. Tali norme prevedono che i Consiglieri e il Presidente vengano eletti contestualmente per un mandato quinquennale: i primi sulla base di collegi uninominali e con un meccanismo di assegnazione dei seggi che aggiorna le disposizioni contenute nella L.122/1951; il secondo, a suffragio universale e diretto in una circoscrizione coincidente con il territorio provinciale, utilizzando un meccanismo che può dirsi innovativo per il nostro Paese. I due tipi di elezione sono fra loro collegati perché all’atto di presentare la propria candidatura, ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del Consiglio provinciale e la sua dichiarazione, per essere valida, deve avere riscontro da parte di quella, analoga, resa dai gruppi interessati. Tutto ciò si traduce poi nella scheda che viene consegnata per l’elezione: con essa si vota, insieme, per i Consiglieri e per il Presidente. È eletto Presidente il candidato che, al primo turno, ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi oppure il candidato che, nel turno di ballottaggio, guadagna, anche con ulteriori, dichiarati collegamenti, il maggior numero di voti validi. I seggi in Consiglio, invece, vengono assegnati con l’attribuzione del cosiddetto “premio di maggioranza”, che va al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato eletto Presidente. Una volta determinato il numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati, sono proclamati eletti alla carica di Consigliere, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente non risultati eletti e successivamente i candidati di ciascun gruppo secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. Il Consiglio provinciale di Perugia è composto da 30 consiglieri, oltre al Presidente. Nella prima riunione, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provinciale elegge tra i consiglieri, con distinte votazioni, il Presidente del Consiglio e, a norma di Statuto, due Vicepresidenti che, insieme, costituiscono l’Ufficio di Presidenza. I componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, sono nominati, assicurando la presenza di entrambi i sessi, dal Presidente che, con essi, si presenta al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Possono fare parte della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, ma la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Il Presidente può revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La Giunta provinciale si compone del Presidente della Provincia, che la presiede, e di un numero pari di Assessori non superiore a un terzo del numero dei consiglieri.
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